In queste ultime settimane sono ripresi violenti gli attacchi alla Banca d'Italia e al suo governatore Ignazio Visco da parte del mondo politico che accusa la nostra Banca Centrale di non aver vigilato, o di aver vigilato male, negli anni scorsi, sul sistema bancario che ha fatto registrare numerosi casi di default. L'argomento è delicato per cui, nell'affrontarlo, ritengo pregiudiziale fare il punto ed avere le idee chiare su tre aspetti:
- quali sono i compiti della Banca d'Italia
- quali sono le fonti normative dalle quali BankItalia trae i suoi poteri
- quali sono gli strumenti di intervento che la Legge riconosce all'Istituto di emissione
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COMPITI
I compiti di Banca d'Italia sono molteplici. In questa sede mi limiterò a parlare dei compiti di vigilanza sul sistema bancario ma ricordo che tra i compiti della nostra Banca Centrale ci sono:
- contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
- contrastare l'usura
- assicurare la trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
- svolgere attività di tesoreria per conto dello Stato e gestire la tesoreria unica
- svolgere una istituzionale attività di ricerca in campo economico e macroeconomico che è alla base della pubblicazione del bollettino economico,del supplemento mensile al bollettino con i dati sul debito pubblico e di numerose altre pubblicazioni. L'Ufficio Studi di via Nazionale gode di indiscusso prestigio internazionale
- amministrare le riserve uficiali in oro e valuta del nostro Paese e parte di quelle della Banca Centrale Europea.
Le riserve sono di proprietà della Banca d'Italia (così sancisce l'art.127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) in quanto esse costituiscono parte integrante delle riserve dell'Eurosistema. Va ricordato a quanti in queste ultime settimane hanno ventilato l'ipotesi di utilizzare parte delle riserve in una ottica di riequilibrio del bilancio corrente dello Stato.
Le riserve in oro ammontano a 2.452 tonnellate così dislocate:
- 1.100 tonnellate, pari al 44,86, in Italia
- 1.061,5 tonnellate pari al 43,29 negli USA
- 149,3 tonnellate pari al 6,09 in Svizzera
- 141,2 tonnellate pari al 5,76 nel Regno Unito
L'Istituto, inoltre, si occupa dell'emissione delle banconote e delle monete in euro.
Ma l'attività più rilevante, e più delicata, dopo che il governo della moneta e la politica monetaria dell'area euro sono passati in capo alla Banca Centrale Europea, è senz'altro quella di vigilanza sul sistema bancario che Bankitalia esercita di concerto e in cooperazione con la BCE. Attività di vigilanza sia sui singoli intermediari (analisi microprudenziale) che sul sistema nel suo complesso.(analisi macroprudenziale)
Sul piano pratico la BCE effettua i controlli suile banche e i Gruppi bancari di maggiori dimensioni servendosi degli JST (Joint Supervisory Team), nuclei ispettivi formati in prevalenza da personale Bankitalia e guidati da un coordinatore designato dalla BCE(subcoordinatore italiano).
Sugli Istituti o i Gruppi meno "significativi" la vigilanza è effettuata direttamente da Bankitalia.
E' peraltro assolutamente necessario precisare che questo schema di controlli e vigilanza in capo alla BCE è recente(2014) e che tutti i casi di default registratisi nel più recente passato hanno origine più lontana, in anni nei quali il compito di vigilanza era di competenza esclusiva della Banca d'Italia. Facciamo un passo indietro.
Bankitalia traeva la fonte dei suoi compiti e delle sue possibilità e doveri di intervento dal Testo Unico Bancario(TUB) - decreto legislativo n.1853 del 1 Settembre 1993 e successive modifiche(ultimo aggiornamento Gennaio 2018) subentrato nella disciplina del settore alla legge bancaria del 1936
Il testo Unico individua (art.1) tre autorità creditizie:
- il CICR - Comitato interministeriale Credito e Risparmio
- il ministro dell'economia e delle Finanze
- la Banca d'Italia
Il CICR - recita l'articolo 2 - è un organo collegiale costituito da alcuni ministri(ministro dell'economia che lo presiede, del commercio estero, delle infrastrutture, dell'agricoltura,) ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, delibera con decreto nelle materie di sua competenza. Alle sue riunioni partecipa il governatore della Banca d'Italia
Il ministro dell'economia e delle finanze - recita l'art 3 - adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal Testo Unico che può sottoporre preventivamente al CICR: in caso d'urgenza sostituisce il CICR
La Banca d'Italia - dispone l'articolo 4 - nell'esercizio della sua attività di vigilanza formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste dal titolo II del Testo Unico, emana regolamenti nei casi previsti dalla Legge, impartisce istruzioni, adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri della sua attività di vigilanza. Inoltre - comma 3 - stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti di carattere generale. Annualmente pubblica una relazione sullattività di vigilanza svolta.
Sottolineo inoltre l'articolo 8 secondo il quale le autorità creditizie(CICR, Ministro e Banca d'Italia) esercitano i poteri di vigilanza ad esse attribuiti avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, alla efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonchè alla osservanza delle disposizioni in materia creditizia. La vigilanza si esercita sulle banche, sui gruppi bancari, sugli intermediari finanziari, sugli Istituti di moneta eletronica
Spezzo il post in due parti anche per ragioni di lunghezza. Mi premeva sottolineare ed evidenziare che l'attività di vigilanza è attribuita dalla Legge (attività del potere legislativo) a tre autorità(Comitato, Ministro e Banca d'Italia) di cui due strettamente politiche. Ed i poteri di intervento sanzionatorio li ha il potere politico. Siamo sicuri che le manchevolezze siano tutte della Banca d'italia?
Cercheremo di vederlo nel secondo post
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COMPITI
I compiti di Banca d'Italia sono molteplici. In questa sede mi limiterò a parlare dei compiti di vigilanza sul sistema bancario ma ricordo che tra i compiti della nostra Banca Centrale ci sono:
- contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
- contrastare l'usura
- assicurare la trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
- svolgere attività di tesoreria per conto dello Stato e gestire la tesoreria unica
- svolgere una istituzionale attività di ricerca in campo economico e macroeconomico che è alla base della pubblicazione del bollettino economico,del supplemento mensile al bollettino con i dati sul debito pubblico e di numerose altre pubblicazioni. L'Ufficio Studi di via Nazionale gode di indiscusso prestigio internazionale
- amministrare le riserve uficiali in oro e valuta del nostro Paese e parte di quelle della Banca Centrale Europea.
Le riserve sono di proprietà della Banca d'Italia (così sancisce l'art.127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) in quanto esse costituiscono parte integrante delle riserve dell'Eurosistema. Va ricordato a quanti in queste ultime settimane hanno ventilato l'ipotesi di utilizzare parte delle riserve in una ottica di riequilibrio del bilancio corrente dello Stato.
Le riserve in oro ammontano a 2.452 tonnellate così dislocate:
- 1.100 tonnellate, pari al 44,86, in Italia
- 1.061,5 tonnellate pari al 43,29 negli USA
- 149,3 tonnellate pari al 6,09 in Svizzera
- 141,2 tonnellate pari al 5,76 nel Regno Unito
L'Istituto, inoltre, si occupa dell'emissione delle banconote e delle monete in euro.
Ma l'attività più rilevante, e più delicata, dopo che il governo della moneta e la politica monetaria dell'area euro sono passati in capo alla Banca Centrale Europea, è senz'altro quella di vigilanza sul sistema bancario che Bankitalia esercita di concerto e in cooperazione con la BCE. Attività di vigilanza sia sui singoli intermediari (analisi microprudenziale) che sul sistema nel suo complesso.(analisi macroprudenziale)
Sul piano pratico la BCE effettua i controlli suile banche e i Gruppi bancari di maggiori dimensioni servendosi degli JST (Joint Supervisory Team), nuclei ispettivi formati in prevalenza da personale Bankitalia e guidati da un coordinatore designato dalla BCE(subcoordinatore italiano).
Sugli Istituti o i Gruppi meno "significativi" la vigilanza è effettuata direttamente da Bankitalia.
E' peraltro assolutamente necessario precisare che questo schema di controlli e vigilanza in capo alla BCE è recente(2014) e che tutti i casi di default registratisi nel più recente passato hanno origine più lontana, in anni nei quali il compito di vigilanza era di competenza esclusiva della Banca d'Italia. Facciamo un passo indietro.
Bankitalia traeva la fonte dei suoi compiti e delle sue possibilità e doveri di intervento dal Testo Unico Bancario(TUB) - decreto legislativo n.1853 del 1 Settembre 1993 e successive modifiche(ultimo aggiornamento Gennaio 2018) subentrato nella disciplina del settore alla legge bancaria del 1936
Il testo Unico individua (art.1) tre autorità creditizie:
- il CICR - Comitato interministeriale Credito e Risparmio
- il ministro dell'economia e delle Finanze
- la Banca d'Italia
Il CICR - recita l'articolo 2 - è un organo collegiale costituito da alcuni ministri(ministro dell'economia che lo presiede, del commercio estero, delle infrastrutture, dell'agricoltura,) ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, delibera con decreto nelle materie di sua competenza. Alle sue riunioni partecipa il governatore della Banca d'Italia
Il ministro dell'economia e delle finanze - recita l'art 3 - adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal Testo Unico che può sottoporre preventivamente al CICR: in caso d'urgenza sostituisce il CICR
La Banca d'Italia - dispone l'articolo 4 - nell'esercizio della sua attività di vigilanza formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste dal titolo II del Testo Unico, emana regolamenti nei casi previsti dalla Legge, impartisce istruzioni, adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri della sua attività di vigilanza. Inoltre - comma 3 - stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti di carattere generale. Annualmente pubblica una relazione sullattività di vigilanza svolta.
Sottolineo inoltre l'articolo 8 secondo il quale le autorità creditizie(CICR, Ministro e Banca d'Italia) esercitano i poteri di vigilanza ad esse attribuiti avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, alla efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonchè alla osservanza delle disposizioni in materia creditizia. La vigilanza si esercita sulle banche, sui gruppi bancari, sugli intermediari finanziari, sugli Istituti di moneta eletronica
Spezzo il post in due parti anche per ragioni di lunghezza. Mi premeva sottolineare ed evidenziare che l'attività di vigilanza è attribuita dalla Legge (attività del potere legislativo) a tre autorità(Comitato, Ministro e Banca d'Italia) di cui due strettamente politiche. Ed i poteri di intervento sanzionatorio li ha il potere politico. Siamo sicuri che le manchevolezze siano tutte della Banca d'italia?
Cercheremo di vederlo nel secondo post